L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, un'abitazione o un appartamento. È uno strumento di controllo fondamentale che sintetizza, con una scala da A4 (alta efficienza) a G (bassa efficienza), le prestazioni dell'immobile.
1. Cos'è e a cosa serve l'APE?
L'attestato è suddiviso in sezioni che indicano gli estremi dell'immobile, le superfici riscaldate/raffrescate, la classe energetica globale e le raccomandazioni per migliorare l'efficienza. L'obiettivo? Incentivare la riqualificazione, ridurre le bollette e garantire un miglior comfort abitativo, sfruttando anche le detrazioni fiscali.
2. Chi è il Tecnico Certificatore?
L'APE viene redatto da un "soggetto abilitato", un tecnico abilitato iscritto all'ordine/collegio professionale con competenze certificate in efficienza energetica (D.P.R. 75/2013). È il proprietario che deve far redigere l'APE a sue spese e allegarlo o renderlo disponibile per l'acquirente o conduttore, pena sanzioni amministrative.
3. Il Sopralluogo e il Calcolo
La normativa prevede l'obbligo di almeno un sopralluogo in loco. Durante la visita, il tecnico rileva gli spessori delle murature, le dimensioni dei vani, dei serramenti e raccoglie la documentazione fotografica e tecnica degli impianti (es. libretti caldaia, RCEE, codice CRIT). Successivamente, tramite un software certificato CTI, il tecnico modella l'involucro edilizio e registra l'attestato al Catasto Energetico regionale CENEDfvg gestito da FVG Energia (ex SIRAPE). Senza la ricevuta telematica ufficiale, l'APE non ha valore legale.
4. Le Sanzioni (D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.)
Non rispettare la normativa comporta sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 15:
- Nuova costruzione o ristrutturazione importante: Sanzioni da 3.000€ a 18.000€ per il costruttore o proprietario (art. 15 comma 7).
- Compravendita: Sanzioni da 3.000€ a 18.000€ per il proprietario in caso di omessa dichiarazione o allegazione (art. 15 comma 8).
- Locazione (Affitto): Sanzioni da 1.000€ a 4.000€ per il proprietario (ridotte della metà per locazioni inferiori a tre anni) ex art. 15 comma 8.
- Annunci Commerciali: Omettere i dati energetici nell'annuncio comporta sanzioni da 500€ a 3.000€ per il responsabile dell'annuncio (art. 15 comma 9).
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