L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento obbligatorio per legge in Italia (D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.), regolamentato in Friuli Venezia Giulia tramite le disposizioni regionali e il catasto energetico CENEDfvg (gestito da FVG Energia S.p.A., subentrato al previgente SIRAPE).
Quando è obbligatorio?
- Compravendita immobiliare: l'APE deve essere obbligatoriamente allegato all'atto notarile di compravendita a pena di sanzione pecuniaria.
- Contratti di locazione: i nuovi contratti di affitto soggetti a registrazione devono contenere una clausola con cui l'inquilino dichiara di aver ricevuto le informazioni e copia dell'attestato.
- Annunci immobiliari: fin dalla pubblicazione dell'annuncio (cartaceo, web o agenzia), devono essere indicati l'indice di prestazione energetica globale (EPgl,nren) e la classe energetica.
- Nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti: necessario per l'agibilità e la chiusura dei lavori edilizi.
Quadro Sanzioni (D.Lgs. 192/2005 e L. 9/2014)
La Legge 9/2014 ha chiarito che la mancata allegazione dell'APE non determina la nullità del contratto notarile, ma comporta severe sanzioni amministrative pecuniarie:
- Compravendita: sanzione da 3.000€ a 18.000€ a carico solidale di venditore e acquirente.
- Locazione: sanzione da 1.000€ a 4.000€ (ridotta alla metà, da 500€ a 2.000€, per locazioni di singole unità di durata non superiore a tre anni).
- Annunci commerciali: multa da 500€ a 3.000€ per il proprietario o l'agenzia mandataria.
- Certificatore (dati non veritieri o omesso sopralluogo): sanzione da 700€ a 4.200€ e segnalazione all'Ordine/Collegio professionale.
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